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Costo del lavoro e verifica anomalia offerta


Con la Sentenza n. 12873 del 20/12/2016 è stato accolto il ricorso presentato contro una gara aggiudicata a causa di una non corretta valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Il ricorrente lamentava che i parametri prodotti dall’aggiudicataria in relazione al “COSTO del LAVORO” e ai “ COSTI DEI PRODOTTI” erano incomprensibili.

Il TAR ha ritenuto che , il giudizio di anomalia svolto dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicataria, è giunto a violare il principio di ragionevolezza tecnica con particolare riguardo alle valutazioni del costo della manodopera e del costo dei prodotti.

L’impresa aggiudicataria nel giustificare l’ulteriore ribasso offerto , relativamente al costo del lavoro, aveva dichiarato di utilizzare “lavoro supplementare” al fine di di sostituire “il personale assente”, conseguenza ulteriore decurtazione della retribuzione.

In realtà , il ricorso al “lavoro supplementare” è diverso dal “lavoro straordinario”, in quanto:

  • nel primo caso può essere richiesto al lavoratore “in misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale” (art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2015).

  • nel secondo caso può essere imposto dal Datore di Lavoro

Il lavoratore part-time può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare e ciò rende del tutto aleatoria la previa quantificazione delle relative ore da parte del datore di lavoro , ciò comporta un errore nel giudizio di affidabilità dell’offerta espresso dalla commissione, in quanto il lavoro supplementare è stato considerato come il lavoro straordinario.

Relativamente ai costi dei prodotti, necessari per l’esecuzione dell’appalto, è stato chiarito che, la mera dichiarazione dell’aggiudicataria di aver stimato il costo dei prodotti tenendo conto della “possibilità di beneficiare, grazie al consistente incremento del fatturato, di significativi sconti in merce da parte dei propri fornitori che consentiranno di disporre di ingenti quote di forniture ottenute gratuitamente ed impiegabili nell’appalto in oggetto”, non può essere verificata da idonea documentazione , pertanto i giustificativi utilizzati sono del tutto inattendibili.


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