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I compiti del RUP nelle procedure di gara: la sentenza del TAR Lazio


Il TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, con la sentenza n. 4951 del 27 aprile 2017, ha definito i compiti e le attribuzioni del RUP nell’ambito di una procedura di gara. Nel caso di specie è stato contestato dalla ricorrente il principio secondo cui, tra le prerogative del RUP, rientrerebbe anche la possibilità di emanare un provvedimento di esclusione per difformità dei requisiti del soggetto escluso rispetto a quanto previsto dal bando di gara. Si legge dalla sentenza: “Al riguardo, in linea con quanto dedotto in merito dalla resistente amministrazione, il Collegio osserva che:

a) l’art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;

b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;

c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

d) poiché nella vicenda in esame l’esclusione dell’offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione”. Pertanto, sulla base di tali considerazioni svolte, il TAR Lazio ha dichiarato che rientra tra le attribuzioni del RUP la possibilità di emanare tale provvedimento di esclusione.

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