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Appalti: il CGA sul principio di rotazione


Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 188 del 12 aprile 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi del principio di rotazione nelle gare d’appalto. Si legge dalla sentenza: “Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016)”. E ancora, continua il Collegio: “A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un’altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015)”. Sulla scorta di entrambi gli orientamenti, il CGA, nel caso di specie, il principio di rotazione può essere comunque derogabile, a condizione che si dia una idonea giustificazione nel caso di scelta di affidamento al gestore precedente.

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