top of page

Omissione garanzia fideiussoria: inapplicabile il soccorso istruttorio


Il TAR Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 275 del 21 aprile 2017, ha dichiarato l’inapplicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio, qualora vi sia stata l’omissione, da parte dell’offerente affidatario, della garanzia fideiussoria, ex art. 93. comma 8, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Collegio, condividendo l’orientamento del TAR Lazio sul medesimo punto, ha affermato: “Va rilevato in proposito che l’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 1, che “l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria” e che, “in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo”. Il TAR Sardegna ha citato, inoltre, l’art. 93, comma 8, il quale prevede che “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”.


11 visualizzazioni0 commenti

Come possiamo aiutarti?

bottom of page