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Correttivo Codice Appalti quasi in Gazzetta: il punto sulle novità del testo


In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo alcuni dei principali punti di innovazione che il decreto correttivo firmato dal Capo dello Stato ha apportato al Codice Appalti del 2016. Per evitare la formazione di cartelli, si è arrivati alla decisione di escludere le offerte anomale (che la Pa potrà escludere anche automaticamente, con il c.d. metodo antiturbativa) dall’assegnazione delle opere, innalzando da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso. In questi casi, però, come controlimite, si dovrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto solo con gara,e non con procedura negoziata, alla luce del progetto esecutivo. Su quest’ultimo, sarà inibito l’intervento da parte dei costruttori, che si limiteranno ad eseguire i lavori. Anche la questione “subappalto” è stata incisa, e lo è anche dal punto di vista della responsabilità solidale, discussa e ristabilita ieri nel decreto abrogativo dei voucher. In particolare, viene generalizzata un’unica regola, ossia quella per la quale ciascun affidatario potrà subaffittare al massimo il 30% del valore complessivo del contratto. Il diritto europeo prevede una soglia massima, quella di 5,2 milioni di euro: in caso di appalti di valore superiore o a rischio infiltrazione, i possibili (tre) subappaltatori vanno indicati inizialmente e soddisfano requisiti di disponibilità e qualità. È stato limato il divieto assoluto di appalto integrato, e il risultato è che ciò sarà ammesso negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Tutti i progetti definitivi già approvati al 19 aprile rimarranno salvi, ma il periodo di gara durerà 12 mesi e non più 18. Per superare i rigidi standard Soa, è stato previsto che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi, e tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni nel caso in cui gli appalti superino i 20 milioni. Anche i direttori tecnici delle imprese, poi, pur se privi di un titolo di studio, possono continuare ad esercitare la loro professione se dimostreranno di aver maturato sul campo l’esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all’interno dell’impresa. I compensi che le stazioni appaltanti dovranno elargire sono predeterminati da tabelle stilate dal Ministero della Giustizia: così verranno calcolati gli importi da porre a base delle gare di progettazione in maniera univoca e non a discrezione della Pa. Lo stesso per ciò che concerne i compensi dei professionisti addetti allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative. Cancellata la prima proposta sul versante Anac, che voleva un’articolazione regionale degli iscritti all’albo scelti in qualità di commissari di gara, a tutela dell’indipendenza delle commissioni stesse. Tenendo l’articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. Per una massima terzietà, poi, sopra il milione di euro il presidente della commissione giudicatrice sarà scelto all’esterno alla stazione appaltante; inoltre, per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, sarà l’Anac a selezionare gli esperti, questa volta anche all’interno delle stazioni. Totalmente inibita, invece, la possibilità di intervento sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure ritenute illegittime (ex comma 2 dell’articolo 211 del Dlgs 50/2016, ora cancellato). Il Rating d’impresa diventa facoltativo: l’impresa che se ne avvale sarà premiata in sede di attribuzione del punteggio per l’offerta, così che venga valutata positivamente l’affidabilità acquisita dall’impresa presso i costruttori, evitando al contempo i rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie. Per agevolare le Pmi, per gli appalti, gli incarichi e le consulenze fino a 40mila euro, non saranno più richiesti i due preventivi precedenti l’assegnazione dell’appalto, in quanto è sufficiente una scelta della Pa in via fiduciaria; né vigerà più l’obbligo di motivazione della scelta di affidamento diretto. Passa da 30% a 49% il tetto massimo utilizzabile come contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati: ciò mina profondamente il principio di ripartizione del rischio sulle imprese private, non puntando sulla compartecipazione pubblica. Cancellata anche la norma che impone di perfezionare il contratto di finanziamento entro un termine massimo di dodici mesi. Nuova identificazione delle Stazioni Appaltanti: in particolare, per la loro qualificazione, verrà valutata più blandamente il numero di gare svolte, non più in tre anni ma in cinque. Inoltre, dovranno fornire la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell’Autorità anticorruzione. Non è stata accettata, poi, la modifica in virtù della quale potevano accedere all’albo delle centrali di committenza tutte le amministrazioni con articolazioni territoriali. Salva l’anticipazione del prezzo dell’appalto aggiudicato, in virtù del quale andranno pagate all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, essa sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione “maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori”. Il prezzo sarà proporzionale al valore dell’aggiudicazione, e non a quello stimato dell’appalto, e quindi di fatto sarà un importo minore.

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