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Codice dei contratti: Risposte alla linea guida ANAC sul RUP


Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con un Comunicato datato 14 dicembre 2016 aveva fornito alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” precisando che i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) non in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle Linee guida n.3 dell’ANAC avrebbero dovuto essere sostituiti. In pratica, con l’entrata in vigore delle linee guida sul RUP (22/11/2016) avrebbero dovuto essere definitivamente abrogati (vedi art. 216, comma 8 del nuovo Codice) gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010 che erano quelli che definivano le funzioni ed i compiti del RUP e che erano stati utilizzati dagli enti locali per la predisposizione delle progettazioni da mandare in gara. I RUP, quindi, designati a suo tempo (anche alcuni anni prima) che avevano portato avanti sino ad oggi, le procedure meglio descritte alle lettere dalla a) alla q) dell’articolo 10 del Regolamento n. 207/2010 (dal reperimento delle risorse al programma triennale delle opee pubbliche e sino alla predisposizione del bando) improvvisamente, se il bando non era stato ancora pubblicato e se il RUP stesso non aveva i requisiti previsti dalle linee guida, non avrebbero più potuto fare i Responsabili unici del procedimento di quelle opere a cui avevano lavorato per alcuni anni e, magari, predisposto il bando di gara. Sul problema l’on. Claudia Mannino compenente dell’VIII Commissione della Camera dei deputati ha pensato di predisporre una interrogazione a risposta immediata con cui ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se non non ritenga necessario provvedere all’introduzione di uno specifico regime transitorio al fine di evitare casi nei quali – per bandi che ancora non sono stati pubblicati – un responsabile unico del procedimento che non sia in possesso degli attuali requisiti previsti dalle linee guida ma designato sulla base delle previgenti disposizioni e che abbia provveduto allo svolgimento delle attività connesse al suo incarico non sia più idoneo a ricoprire il ruolo precedentemente affidatogli. Alla interrogazione ha risposto giovedì scorso il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro che è di opinione diversa da quanto precisato dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone nel comunicato del 14 dicembre 2016 e afferma che “Per i casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l’indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum (il tempo regola l’azione n.d.r.). Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010). Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente”.

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