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Appalti sotto-soglia: si applica il principio di rotazione


Il TAR Campania – Napoli, Sez. II, con la sentenza n. 1336 dell’8 marzo 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’affidamento diretto di un servizio mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, senza consultare il gestore uscente, nel rispetto del principio di rotazione. Si legge dalla sentenza: “Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, definite “semplificate”, va riconosciuta alle PP.AA. appaltanti una ampia discrezionalità anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura”. Inoltre, è stato ravvisato il fatto che il principio di trasparenza e il principio di rotazione, il quale ha come scopo precipuo il rispetto e la garanzia di una necessaria alternanza delle imprese affidatarie, sono volte ad evitare che il carattere discrezionale della scelta dell’Amministrazione possa dare adito ad indebite agevolazioni. I giudici del TAR partenopeo hanno pertanto stabilito che “è legittimo l’affidamento diretto di un servizio senza la consultazione del precedente gestore ai fini della indagine di mercato preliminare all’affidamento; infatti, anche se il combinato-disposto dagli artt. 36, 1° comma e 30, 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la valenza del principio di rotazione, esso privilegia indubbiamente l’affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un’effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla posizione di vantaggio in cui si trova l’operatore uscente, a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare”.

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