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Correttivo Appalti, nel nuovo testo più concorrenza e attenzione alle Pmi


Potrebbe aumentare il numero degli operatori da invitare alle procedure negoziate senza bando. Lo prevede l’ultima versione della bozza di decreto Correttivo del Codice Appalti, che riserva maggiore attenzione anche alle piccole imprese. Il testo è stato inviato alle Camere ed è ora in attesa del parere. Il Correttivo riscrive parzialmente l’articolo 36 del Codice Appalti. Per le gare di importo inferiore a 40mila euro resta confermato l’affidamento diretto. Per gli importi compresi tra 40mila e 150mila euro, si potrà attivare la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici. Il Codice Appalti ne prevede cinque. Un’altra versione del Correttivo, circolata nei giorni scorsi, ne aveva ipotizzati quindici. Negli appalti di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro dovranno essere invitati almeno quindici operatori economici. Al momento il Codice Appalti ne prescrive dieci, mentre il testo diffuso qualche giorno fa ne prevedeva venti. Secondo il Codice Appalti, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideiussione. L’ultima versione del Correttivo riduce del 50% le garanzie che le micro, piccole e medie imprese devono presentare a corredo delle offerte e, in caso di aggiudicazione, cancella l’obbligo di presentare una fideiussione a garanzia dell’esecuzione. Nei contratti di importo inferiore a 40mila euro, con affidamento diretto adeguatamente motivato, la Stazione Appaltante potrà evitare di chiedere le garanzie a corredo dell’offerta. Confermati gli altri temi caldi del correttivo. Diventerà obbligatorio utilizzare il decreto “Parametri” per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Le Stazioni Appaltanti dovranno sempre pagare i professionisti, anche se poi non ricevono i finanziamenti per l’opera progettata. Nei contratti non si potrà più inserire nessuna clausola che subordina il pagamento del progettista all’ottenimento delle risorse richieste dall’ente. Le gare per l’affidamento di interventi di manutenzione potranno essere bandite sulla base di un progetto semplificato, i cui contenuti saranno definiti con un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Cslp). Per definire il livello di semplificazione, il decreto terrà conto del tipo di manutenzione (ordinaria o straordinaria) e dell’importo dei lavori. Fino all’arrivo del decreto del Cslp, ci sarà un periodo transitorio in cui le manutenzioni potranno andare in gara col progetto definitivo anzichè con quello esecutivo, oggi richiesto dal Codice Appalti. Il progetto dovrà contenere una relazione generale, i prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico estimativo e il piano di sicurezza e coordinamento. Dalla semplificazione sono esclusi gli interventi che prevedono la sostituzione di elementi strutturali. In questi casi continuerà ad essere obbligatorio il progetto esecutivo. I partecipanti ai concorsi di progettazione dovranno redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali (non più un progetto o piano con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica). Solo il vincitore, entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, completerà il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Le Stazioni Appaltanti potranno scegliere se svolgere i successivi livelli di progettazione all’interno o, nel caso in cui il bando lo preveda, affidarli ai vincitori con procedura negoziata. Il tetto del 30% al subappalto sarà calcolato sull’importo della categoria prevalente e non sull’intero contratto. L’indicazione della terna dei subappaltatori in fase di offerta sarà obbligatoria solo nei casi in cui la Stazione Appaltante lo ritenga necessario. La Stazione Appaltante potrà anche richiedere l’indicazione della terna dei subappaltatori nei contratti sotto soglia. In questo caso, i nominativi dovranno essere forniti prima della stipula. I direttori tecnici che hanno acquisito il titolo grazie all’esperienza potranno continuare ad operare. Per ottenere la qualificazione SOA, le imprese potranno utilizzare un periodo di riferimento di dieci anni anziché di cinque. Per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti si potranno considerare le gare gestite nell’ultimo quinquennio (non più nei tre anni precedenti). Nelle concessioni di importo superiore a 150mila euro, l’80% delle lavorazioni dovrà essere affidato con gara pubblica e il 20% potrà essere svolto in house. Questo limite non si applicherà ai lavori eseguiti direttamente né a quelli relativi alla manutenzione ordinaria.


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