Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 184 del 18 gennaio 2017, si è pronunciato sulla legittimità o meno dell’esclusione dalla gara per mancanza del requisito della regolarità fiscale e sulla possibilità, in capo alla ditta esclusa, di regolarizzare il requisito in corso di gara. Nel caso di specie, la ditta esclusa non aveva effettuato tempestivamente il pagamento dei ratei al fisco dopo l’aggiudicazione provvisoria. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “E’ legittima l’esclusione da una gara di appalto di una r.t.i. nel caso in cui risulti che, dopo l’aggiudicazione provvisoria, una impresa facente parte della r.t.i. stessa non era in regola con il pagamento delle tasse, per effetto del mancato tempestivo pagamento dei ratei, il quale ha comportato – ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997 – la decadenza dal beneficio della rateizzazione di un debito tributario che già al momento della presentazione dell’offerta era oggetto del procedimento di riscossione; né, d’altra parte, rileva il ricorso tributario proposto avverso le cartelle esattoriali notificate alla impresa per l’omesso tempestivo pagamento dei ratei, in quanto deducete vizi propri del solo procedimento esattivo, che non incide sulla definitività dell’obbligazione tributaria a monte, già certa, liquida ed esigibile”. Il Consiglio di Stato ha ribadito, pertanto, che il requisito della regolarità fiscale, nell’ambito del bando di gara, è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla procedura senza soluzione di continuite, quindi, “non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara“. A tale carenza non è possibile sopperire in corso di gara attraverso una regolarizzazione successiva, in quanto ciò andrebbe a discapito della regola generale della par condicio tra i concorrenti.