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Nuovo Codice Appalti: il raffronto tra i nuovi e i vecchi livelli di progettazione


Lo scorso 10 gennaio il Consiglio di Stato ha reso il Parere n.22/2017 sullo schema di decreto ministeriale recante “definizione del contenuti della progettazione nel tre livelli progettuali” al sensi dell’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“.Un Parere assolutamente in linea con quelli già resi sul Regolamento in materia di vigilanza (art. 211, commi 2 e 213, d.lgs. n. 50/2016) e sul Regolamento per il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione (art. 111, d.lgs. n. 50/2016), con il quale i giudici del Consiglio di Stato non contestano solo i contenuti del decreto ma le “carenze” in fase di consultazione che hanno portato ad un testo in cui le nuove disposizioni, la reiterazione di adempimenti, l’incremento degli oneri connessi e la complessità degli stessi potrebbero aggravare il buon esito delle procedure. I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato come in fase di consultazione siano stati acquisiti i rilievi delle reti di professionisti, esperti, progettisti e professori universitari (ma che sono al contempo progettisti), ma non si sono consultati e coinvolti molti dei principali protagonisti, in special modo le Autonomie, regionali e locali.Tra le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato vi è la consapevolezza che alcune scelte, definite non particolarmente felici e delle quali non è dato comprendere la reale ragione, sono addebitabili alla norma primaria e quindi al testo del D.Lgs. n. 50/2016 e, per questo, si è chiesto di valutare in sede di correttivo al codice la possibilità di rivedere attentamente le norme sulla programmazione e sulle progettazioni. Uno dei problemi principali è, infatti, rappresentato dall’idea iniziale di migliorare la “qualità di progettazione” che in realtà comprometterebbe i principi di economicità, efficacia ed efficienza. In tal senso si avrebbe un totale distacco tra le fasi di programmazione, redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento e i profili del finanziamento delle relative risorse. Sul parere del Consiglio di Stato è intervenuto il vice presidente OICE, ing. Giorgio Lupoi, delegato agli sviluppi legislativi che ha dichiarato “Intanto siamo preoccupati perché la sospensione del parere relativo al decreto sui livelli di progettazione non aiuta il percorso di rapida attuazione del codice dei contratti pubblici. I rilievi dei giudici riguardano soprattutto il primo livello di progettazione di fattibilità sul quale ci eravamo espressi in tempi non sospetti su due punti: l’illogica soppressione degli studi di fattibilità assorbiti dal primo livello di progettazione e l’eliminazione del documento preliminare alla progettazione“. Sul dettaglio delle eccezioni contenute del Parere Lupi è stato chiaro affermando “Le eccezioni contenute nel parere mi sembra che siano la conseguenza di queste due scelte, se è vero che del progetto di fattibilità si propone la suddivisione in due fasi, di cui la prima somiglia molto allo studio di fattibilità, strumento che dovrebbe avere una sua autonomia tecnica per la fase di programmazione. Vanno comunque condivise le indicazioni dei giudici finalizzate a non gravare di oneri il progettista e a ridurre la discrezionalità dell’Amministrazione“. ”Su questo punto come OICE segnaliamo che occorre anche prevedere, in caso di soppressione di un livello di progettazione, possibilità che deve essere esercitata cum grano salis, che i contenuti del livello soppresso – obbligatoriamente da inserire nel successivo progetto – siano comunque remunerati al progettista; diversamente si tratterebbe di indebito arricchimento, ovviamente a vantaggio dell’Amministrazione. In ogni caso confidiamo che Ministero e Consiglio Superiore possano presto superare le criticità individuate“.

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