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Appalti: il TAR Brescia sulla nomina commissione di gara


Il TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1757 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell’albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Si legge dalla sentenza: “In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la nuova disciplina prevista dall’art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell’albo dei commissari (iscritti in un albo istituito presso l’A.N.AC.) cui esso allude”.Ad ogni modo, i giudici del TAR bresciano hanno ribadito che, nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del successivo comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione”. Il TAR si è pronunciato, inoltre, sulla possibilità, anche dopo l’entrata in vigore dell’albo di cui all’art. 77 del nuovo Codice appalti, che possano essere cumulate le funzioni di presidente della commissione e di RUP. Su tale questione ha dato esito positivo, ravvisando che ciò non implica una violazione del principio di imparzialità.

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