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Il CdS su avvalimento e cauzione provvisoria


Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5052 del 2 dicembre 2016, si è pronunciato sulle caratteristiche del contratto di avvalimento e della polizza fideiussoria.In particolare, a parere del Collegio, il contratto di avvalimento deve avere un oggetto specifico, deve contenere l’indicazione delle risorse messe a disposizione. E’ stato comunque ribadito che “nelle gare pubbliche di appalto, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano. Nè tale carenza può ritenersi colmata dal semplice riferimento contrattuale all’attestazione SOA per le categorie in questione; le parti, principale e ausiliaria, devono infatti impegnarsi a mettere a disposizione non il solo requisito soggettivo quale mero valore astratto, ma è necessario che risulti chiaramente che l’ausiliaria presti le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, a seconda dei casi: mezzi, personale e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti“. Per quanto concerne la questione dell’intestazione della polizza fideiussoria, è stato rilevato che “nel caso in cui la lex specialis della gara preveda che “i concorrenti” debbono produrre, a pena di esclusione, garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, l’onere cauzionale in parola non può gravare anche su un soggetto ulteriore e diverso, quale le società avvalse”. Quest’ultima considerazione muove dal fatto che la legge stessa individua nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto e, pertanto, risulta privo di fondamento affermare che l’onere cauzionale deve gravare su di un soggetto ulteriore e diverso.

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