In riferimento all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), l’ANAC può adottare atti a carattere generale, finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore e l’Autorità ha ritenuto opportuno dare al mercato indicazioni puntuali circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi (si tratta di beni e servizi considerati non sostituibili con nessun altro bene o servizio), alle procedure da seguire per l’accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni di lock-in. L’ANAC, in verità, aveva predisposto un primo documento, già oggetto di consultazione pubblica, all’esito della quale ha adottato il testo delle linee guida, su cui ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ma, in considerazione delle osservazioni effettuate da quest’ultimo con il parere n. 2284 del 3 novembre 2016, ha ritenuto opportuno effettuare una nuova consultazione, richiedendo in particolare osservazioni sulle seguenti tematiche:
cause dell’infungibilità di un bene o di un servizio;
effetti del fenomeno del lock-in sulla concorrenza;
come prevenire il lock-in o uscire da esso in caso di forniture e servizi informatici e di obblighi legali di interoperabilità. Se sia possibile a tal fine, il passaggio dall’utilizzo di sistemi di telecomunicazione basati su tecnologie standard e non proprietarie nonché il ricorso all’affidamento c.d. multisourcing;
possibile utilizzo del criterio del ciclo della di vita del prodotto quale strumento per prevenire fenomeni di lock-in;
ricorso alla procedura negoziata;
effetti della programmazione e progettazione dell’acquisto di beni e servizi nel contrasto al lock-in e agli affidamenti diretti;
consultazioni preliminari di mercato.