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CdS: non va indicato subappaltatore in sede di gara


Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4617 del 3 novembre 2016, si è pronunciato sulla necessità o meno di indicare il nome del subappaltatore già in sede di gara nel caso di subappalto c.d. necessario e sulla legittimità dell’aggiudicazione nella circostanza in cui il subappaltatore non sia provvisto delle necessarie autorizzazioni. I giudici di Palazzo Spada, richiamando una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, hanno ribadito che, in sede di offerta, non appare necessaria l’indicazione nominativa del subappaltatore, anche nel caso in cui la concorrente sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni. Il Consiglio di Stato ha pertanto escluso il carattere obbligatorio dell’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta, anche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste dall’art. 107, comma 2, del d.P.R. 207/2010 (c.d. subappalto necessario). Il subappalto riguarda solamente la fase di esecuzione dell’appalto ed è rilevante nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto. Il suo mancato funzionamento va paragonato ad un inadempimento contrattuale; in particolare, anche l’indicazione nominativa del subappaltatore desumibile già in sede di offerta non ha carattere vincolante per il concorrente, il quale può in seguito indicare una diversa impresa al momento opportuno, in difformità rispetto alla scelta precedente. Si legge inoltre dalla sentenza: “E’ legittima l’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi – nel caso di specie si trattava di servizi sociosanitari, assistenziali, alberghieri e manutentivi necessari per il funzionamento di residenze sanitarie assistite) anche nel caso in cui manchino in capo al subappaltatore che avrebbe dovuto eseguire il servizio (non indicato espressamente nella domanda, ma individuabile facilmente dal progetto) le necessarie autorizzazioni e certificazioni con riferimento all’esercizio e abitabilità dei locali, alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque reflue e alla prevenzione incendi, atteso che le vicende successive all’aggiudicazione non possono rilevare in sede di aggiudicazione”.

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