L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha pubblicato la determinazione n.1005 del 21 settembre 2016 recante “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”. Si tratta delle seconde linee guida varate dall’Autorità dopo le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura. Le linee guida sull’Offerta economicamente più vantaggiosa non sono tra quelle specificatamente previste nell’articolato del codice e sono catalogabili tra quelle genericamente individuate dall’articolo 213, comma 2 del Codice stesso. Così come precisato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto si tratta di linee guida “non vincolanti”. Le linee guida ricalcano l’impianto del testo approvato dopo la consultazione online ma contengono alcune modifiche in gran parte scaturenti dal citato parere del Consiglio di Stato. Nella Relazione AIR pubblicata unitamente alle linee guida l’ANAC precisa che “Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di linee guida non-vincolanti, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente. Aderendo al parere del Consiglio di Stato, sono stati esplicitati gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio perché si tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell’indicazione di best practices per l’adozione di uno strumento che le amministrazione devono adottare, con modalità comunque discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un’adeguata ed esauriente motivazione. Si tratta, però, di oneri che sono già previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l’imparzialità dell’agire pubblico. Si ritiene, invece, che un corretto utilizzo dell’OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualità delle acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e contenzioso”. Nella versione approvata in via definitiva, le nuove linee guida chiariscono in maniera più dettagliata il fatto che le stazioni appaltanti devono motivare con rigore l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso. Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Al paragrafo II, poi, relativo ai “criteri di valutazione” nelle linee guida è precisato che la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale ed aggiungono che “Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc». Ognuno di questi obiettivi «per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile”. Sempre in riferimento ai criteri di valutazione, nelle linee guida è precisato che, al comma 13 dell’art. 95 del nuovo Codice viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. L’ANAC specifica anche che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara. Per ultimo, in riferimento al paragrafo III relativo alla ponderazione, l’ANAC precisa, in questa nuova versione, che il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura.