Il TAR Puglia – Lecce, sez. I, con la sentenza n. 1461 del 22 settembre 2016, si è pronunciato sulla possibilità o meno di accordare al concorrente interessato il soccorso istruttorio oneroso nel caso di omessa dichiarazione di una condanna penale risalente nel tempo. Nella caso di specie la revoca dell’aggiudicazione provvisoria era stata disposta perché dal certificato del casellario giudiziale risultava iscritto un provvedimento di condanna con sentenza della Corte d’Appello di Lecce irrevocabile il 27.6.1989, per la quale l’interessato aveva ottenuto il beneficio della non menzione. Il TAR ha affermato l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara disposta perché il legale rappresentante della ditta rimasta aggiudicataria ha omesso di dichiarare una condanna penale riportata molto tempo prima “atteso che in tal caso – ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 – può disporsi l’integrazione della dichiarazione mediante soccorso istruttorio a pagamento“. Rimane confermata l’ammissibilità del soccorso istruttorio, con l’evidente conclusione che, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, l’esclusione dell’offerta si verifica solo in assenza della necessaria integrazione e produzione delle suddette dichiarazioni entro il termine fissato dalla stazione appaltante.