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Informativa antimafia, rating di legalità e aziendale, white list nella prevenzione delle infiltrazi


Se si guarda alla più recente legislazione volta a prevenire le infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici non si può non rilevare il fiorire di strumenti volti ad affiancare all’attività repressiva quella di tipo preventivo che va dal livello informativo, a quello interdetti o, sino a spingersi, più recentemente, a misure che operano prevalentemente sul piano reputazionale. Un’analisi d’insieme di tanti istituti, la documentazione antimafia, i rating di legalità, le white list ed il nuovo istituto, recentemente introdotto dal codice dei contratti pubblici (art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016), del rating aziendale, è preordinata a rilevarne non solo la coerenza interna, ma sopratutto quella con i principi generali dell’ordinamento interno ed europeo. Ed infatti, se appare evidente che la crescente serie di strumenti predisposti dal legislatore vada ricondotta all’interno dei “rimedi” che l’ordinamento ha apprestato nel tentativo di incoraggiare le imprese a porre in essere comportamenti virtuosi arginando così i fenomeni corruttivi e le infiltrazioni mafiose purtroppo endemici nella società italiana , occorre chiedersi quanto tali strumenti possano incidere sulla complessiva ‘giustizia del sistema’, rischiando di espellere dal mercato imprenditori che pagano due volte la difficoltà di operare in aree economiche a forte condizionamento dei poteri criminali. Si pensi, tra tutti, al caso della estensione degli effetti interdittivo-decadenziali delle misure di prevenzione che conduce al c.d. “ergastolo imprenditoriale“. La lettura sistematica delle misure volte alla prevenzione dell’ingerenza della criminalità organizzata negli appalti pubblici più lucrosi e nell’economia in generale, è bene chiarirlo fin da adesso, può quindi consentire di rilevarne l’inestricabile connessione, ma anche gli effetti applicativi e le eventuali antinomie. Negli ultimi anni il legislatore nazionale si è impegnato nel predisporre delle contromisure e delle regole da applicare per restituire una dimensione di legalità al mercato in generale ed, in particolare, a quello afferente l’esecuzione di opere e servizi pubblici.Dopo le prime frammentarie e controverse misure, che puntavano esclusivamente sulla repressione, il legislatore atteggiandosi ad educatore, ed interpretando così il proprio ruolo secondo la visione platonica, ha tentato di guidare cittadini ed imprese verso condotte corrette. Da qui la scelta di incoraggiare, come nel caso delle imprese, o imporre, come nel caso dei funzionari pubblici comportamenti etici, analiticamente descritti in codici, protocolli di legalità o modelli di organizzazione. In tal guisa si è cercato di innescare un cambiamento culturale capace di scardinare alla base una concezione utilitaristica della cosa pubblica sempre più piegata al profitto individuale e dimentica del bene comune. La rappresentata finalità appare opportuna, anche se ha assunto in taluni casi finalità addirittura utopistiche se preordinate al tentativo di coniugare integralmente etica ed affari. Ed inoltre, le descritte misure per assumere effettività necessitano di un rilevante tempo di sedimentazione che consenta loro di permeare la membrana che avvolge la società moderna ed acquisire così effettività, abbandonando la mera rilevanza formale.

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