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Appalti e DURC: l’ultima pronuncia del CdS


Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3751 del 31 agosto 2016, si è pronunciato sul ricorso in appello proposto da una società operante nel settore dei servizi ambientali (la quale aveva partecipato alla gara indetta dal comune di Castellammare di Stabia per l’affidamento per sei mesi del servizio di igiene urbana classificandosi al primo posto) avverso la sentenza del TAR Campania con cui è stato respinto il ricorso contro gli atti con cui il comune l’ha dichiarata decaduta dalla gara per avere essa riportato un DURC negativo (a causa di insoluti contributivi pari a circa 290mila euro). Nella sentenza in questione il Collegio ha svolto osservazioni preliminari circa problemi di giurisdizione, respingendo le argomentazioni del Comune resistente circa la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alle questioni attinenti alla validità del DURC. E’ noto che, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 104/2010, “il difetto di giurisdizione [del Giudice amministrativo] è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Quindi, a detta del Collegio, poiché l’eccezione in esame si sostanzia in una censura della sentenza in epigrafe (per la parte in cui non ha rilevato in parte qual il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo), essa avrebbe dovuto essere sollevata attraverso la proposizione di uno specifico motivo di appello (incidentale). Tuttavia, per quanto concerne il merito, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello infondato, risultando la legittimità degli atti con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha disposto l’esclusione della società appellante dalla procedura di gara. Infatti, è stato evidenziato il fatto che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il legale rappresentante dell’appellante dichiarava di essere in possesso della regolarità contributiva, fatto non rispondente al vero dal momento che, al contrario, risultava in atti che a quella data l’appellante versasse in situazione di irregolarità, presentando un insoluto contributivo di importo pari ad oltre 290mila euro. A tal proposito i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto dirimente richiamare le conclusioni di recente giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, la quale ha ribadito che, “non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali fin dal momento di presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante”. Si legge ancora dalla sentenza: “L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (che già era previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ed oggi risulta recepito a livello legislativo dall’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69) può operare unicamente nei rapporti tra l’impresa concorrente e l’Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i) del previgente ‘Codice dei contratti’ ai fini della partecipazione alla procedura di gara”.

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