Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 20 luglio 2016 n. 3266, ha respinto l’appello proposto dalla regione Calabria, dando assoluto rilievo alle operazioni da compiersi preliminarmente in seduta pubblica in considerazione “della portata fondamentale del principio di trasparenza in materia di contratti pubblici” non spettando “all’operatore economico provare che il mancato rispetto del principio di trasparenza abbia in concreto prodotto una manipolazione indebita della documentazione nella disponibilità della commissione di gara”. Nel caso di specie uno dei concorrenti aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto, lamentando il fatto di non aver potuto partecipare alla seduta pubblica di apertura dei plichi a causa della mancata comunicazione della stessa. Dall’altro canto, l’Amministrazione committente riteneva che, trattandosi di procedura telematica con asta elettronica, il principio di trasparenza e il conseguente obbligo di apertura dei plichi in seduta pubblica potessero essere derogati. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, il principio di trasparenza ha applicazione generale ed essendo previsto a garanzia non solo degli interessi degli operatori economici ma anche di quelli della stazione appaltante. Si legge dalla sentenza: “Il principio di trasparenza informa profondamente le procedure di gara sicchè la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative della sua violazione”. Infine sull’obbligo di partecipazione alla seduta pubblica di apertura dei plichi, il Consiglio di Stato ha rilevato che la funzione della stessa non è solo quella di verifica di eventuali sottrazioni o manomissioni dei plichi ma anche che “il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa”.