Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 relativo alla composizione della Cabina di regia prevista all’articolo 212, comma 5 del nuovo Codice dei contratti, gli unici provvedimenti (tra quelli previsti esplicitamente nell’articolato del nuovo Codice) divenuti operativi sono:
il Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento che, di fatto, è una fotocopia del previgente decreto ministeriale n. 143/2013;
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 84, comma 3 relativo alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA) che è stato predisposto ed inviato al Governo ed al Parlamento;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, previsto dall’articolo 212, comma 5 del nuovo Codice e recante “Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia”.
Dal 19 aprile 2016 il mercato si trova con un codice nuovo ed in parte con un regolamento vecchio per il fatto stesso che dei 19 provvedimenti che avrebbero dovuto rendere, in parte, operativo il nuovo Codice ne sono stati pubblicati soltanto 3. Visto, quindi, che sui 3 mesi previsti dal nuovo Codice son stati accumulati ritardi di quasi 2 mesi con un ritardo di circa il 66% non è errato affermare che si va avanti con il passo delle lumache.
Mancano, invece, all’appello, a distanza di quasi 5 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, i seguenti provvedimenti per i quali la scadenza prevista nel nuovo codice, non è stata, fino ad oggi, rispettata precisando che per alcuni dei quali continuano ad applicarsi alcuni articoli del previgente Regolamento n. 207/2010:
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sui programmi triennali (articolo 21, comma 8);
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM (articolo 23, comma 13);
il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC con cui vengono definiti i requisiti delle società di professionisti e di ingegneria e loro consorzi (articolo 24, comma 2). In atto continuano ad essere applicati gli articoli 254, 255 e 256 del Regolamento n. 207/2010;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati per l’archeologia preventiva (articolo 25, comma 13);
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 31, comma 5 relativo alle Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP è stato approvato dall’ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). In atto continuano ad essere applicati gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010;
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 36, comma 7 relativo alle Linee guida relative ai contratti sottosoglia è stato approvato dall’ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (articolo 38, comma 2);
le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione emanate dall’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) per la condivisione dei dati (articolo 58, comma 10);
l’atto che istituisce l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (articolo 78, comma 1);
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 80, comma 13 relativo alle Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova ed alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 83, comma 10 relativo alle Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui è definito l’elenco delle opere supertecnologiche escluse dall’avvalimento (articolo 89, comma 11);
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida relative all’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto (articolo 111, comma 1 e 2). In atto continuano ad essere applicati gli articoli dal 178 al 210 del Regolamento n. 207/2010;
il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, con cui sono definite le direttive generali appalti della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del dlgs n. 208/2011 (articolo 159, comma 4);
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 177, comma 3, relativo alle Linee guida sulle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica non è stato, ancora predisposto;
il provvedimento ANAC di cui all’articolo 181, comma 4 relativo alle Linee guida sul controllo dell’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
In pratica, dunque, sino ad oggi, su 19 provvedimenti, per i quali la scadenza prevista nel nuovo Codice è stata superata, soltanto 3 sono diventati operativi mentre per 16 sono previsti tempi che, in alcuni dei casi, potrebbero essere abbastanza lunghi, slittando, con tanto ottimismo, tra la fine di settembre e gli inizi del mese di ottobre. Ci chiediamo, poi, che fine hanno fatto le linee guida sulle quali è stato già acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato nei primissimi giorni del mese di agosto. Si tratta dei provvedimenti a carico dell’ANAC relativi:
alle linee guida su nomina, ruolo e compiti del responsabile uni o del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
alle linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa;
alle linee guida sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Perché l’ANAC a distanza di un mese dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari non pubblica le versioni definitive?Ma c’è di più perché, da quasi 5 mesi, oltre a trovarci con un codice nuovo e con un Regolamento vecchio, ci troviamo, anche, con il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione “tout court” e senza alcun periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010; in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il decreto del MIT relativo all’articolo 111, comma 1 relativo alle modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e ammnistrativo dell’esecuzione di lavori.