È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/8/2016 il provvedimento 20 luglio 2016 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso”. L’art. 2 del Regolamento consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, alle stazioni appaltanti, ai soggetti privati o ai soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione, nonché agli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici di rivolgere richiesta di parere all’ANAC nelle materie previste dal provvedimento in questione.Tale Regolamento è in vigore dal 20 agosto 2016, ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’ANAC.