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Il nuovo codice appalti e il rallentamento delle procedure di gara


A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, il mondo degli appalti pubblici ha subìto un notevole rallentamento: le procedure di gara bandite negli ultimi mesi, infatti, hanno conosciuto una significativa riduzione in molti settori. Tra le diverse motivazioni che hanno portato all’attuale fase di stallo si ravvisa una sostanziale reticenza, da parte delle stazioni appaltanti, a bandire nuove gare d’appalto: la loro convinzione, che dimostreremo essere errata, è che il nuovo codice non possa essere utilizzato fin tanto che non entreranno in vigore i relativi decreti di attuazione. 1 – ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE L’articolo 220, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che «il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». Il decreto in discorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, quindi è a partire da tale data che dovrà considerarsi vigente. Fermo restando quanto sopra riportato, è possibile affermare che i bandi recanti la disciplina dell’abrogato D. Lgs. 163/2006 potevano essere validamente pubblicati fino alla data del 18 aprile; a partire dal giorno successivo, che ha visto l’entrata in vigore del nuovo dettato normativo, i bandi pubblicati dovevano invece necessariamente riferirsi al D. Lgs. 50/2016. 2 – (MANCATA) VACATIO LEGIS Uno dei maggiori problemi legati al nuovo codice è proprio quello relativo al suo ingresso nell’ordinamento giuridico: tra la data di pubblicazione e l’entrata in vigore di una legge, infatti, intercorre un periodo di tempo, generalmente di 15 giorni, in modo che sia consentito ai cittadini il recepimento della normativa, salvo sia diversamente stabilito. Detto lasso di tempo, chiamato vacatio legis, non è stato previsto per il D. Lgs. 50/2016, comportando evidenti e rilevanti problemi: gli operatori del settore hanno infatti visto cambiare “dall’oggi al domani”, nel disorientamento generale, l’intera normativa di riferimento. Tanto per effettuare un parallelismo storico che fornisca la giusta dimensione di quanto accaduto lo scorso aprile, si consideri che il periodo di vacatio legis stabilito per il previgente D. Lgs. 163/2006 fu di ben 60 giorni. 3 – APPLICABILITA’ DEL D. LGS. 50/2016 L’articolo 216, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dispone che «fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Dalla lettura della norma risulta chiaramente infondato il timore delle stazioni appaltanti che veniva riportato all’inizio della presente disamina: il codice è infatti applicabile alle procedure di gara bandite a seguito della sua entrata in vigore. 4 – CONCLUSIONI Alla luce di quanto detto sinora, risulta evidente che il D. Lgs. 50/2016 può essere validamente utilizzato da parte delle stazioni appaltanti, fin dalla sua entrata in vigore, per bandire procedure di gara. Nell’attesa in cui intervengano i decreti attuativi del codice, è prevista una parziale ultrattività del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163) per le parti non abrogate ex articolo 217. In conclusione, le stazioni appaltanti che hanno maturato la convinzione di non poter bandire procedure di gara in virtù della mancanza dei decreti di attuazione del D. Lgs. 50/2016, possono riprendere a pubblicare gare d’appalto. Se l’applicabilità del nuovo codice fosse infatti subordinata all’entrata in vigore dei relativi decreti attuativi, il legislatore avrebbe provocato un’ingiustificata paralisi del settore degli appalti pubblici, che costituisce una rilevante percentuale del PIL nazionale.

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