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Codice dei contratti: Approvate le linee guida sulle commissioni giudicatrici


L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato ieri le linee guida relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” previste all’articolo dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo. Le linee guida sono accompagnate dalla “Relazione AIR” sui risultati dell’analisi di impatto della regolamentazione ed anche da un allegato contenente l’elenco delle sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici che in atto è suddiviso in Professioni tecniche, Settore sanitario e Altri servizi e forniture.Il testo contiene parecchie modifiche rispetto a quello messo in consultazione nel mese di maggio ed anche una scelta di fondo che supera quella prevista nella bozza messa in consultazione in cui era suggerita la scelta sui commissari esterni nel caso di importi al di sopra di 1.000.000 di euro. Nelle linee guida approvate ieri è precisato che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario. In pratica, dunque, l’amministrazione non potrà più scegliere nominativi di commissari senza che gli stessi inseriti nell’albo dell’ANAC.

L’Albo è composto da:

  • una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità;

  • una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità mentre gli altri componenti potranno essere interni all’Amministrazione stesa ma iscritti all’albo ANAC. Resta, dunque, anche se edulcorata, l’idea della nomina di commissari di gara esterni all’Amministrazione con la precisazione che quasi sempre, anche per importi sottosoglia, il Presidente sarà scelto sulla lista comunicata dall’ANAC mentre i commissari saranno scelti dall’Amministrazione ma dovranno essere inseriti nell’Albo ANAC per cui sarà una scelta, diciamo, condizionata. Viene, poi, precisato che, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5.

L’Autorità con proprio Regolamento disciplinerà:

  • le procedure informatiche per garantire l’aleatorietà della scelta;

  • le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;

  • le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell’anno;

  • le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo.

La sezione ordinaria dell’albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato alle linee guida. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

  • professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

  • professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

  • dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.;

  • professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Sono, poi, indicati i requisiti per poter essere iscritti nell’Albo che devono dimostrare di possedere:

  • i professionisti esercenti professioni regolamentate;

  • i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

  • i dipendenti pubblici;

  • i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane;

  • il personale in quiescenza.

Per ultimo sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

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