Recentemente le linee guida sui SAI sono state inviate alle Commissioni parlamentari e al Consiglio di Stato, per le dovute osservazioni. A seguito della consultazione aperta a tutti gli stakeholders interessati, da parte di ANAC nel mese di maggio, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) aveva avuto modo di presentare le proprie osservazioni al testo, suddivise secondo le differenti linee guida in cui erano state organizzate le tematiche. Le linee guida, che in particolare riguardano il settore delle professioni tecniche, sono raccolte nel documento Linee guida Affidamento dei Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria. La RPT aveva concentrato la propria attenzione sull’interpretazione dell’art. 23 comma 2 del Codice (D.Lgs. 50/16), atta a promuovere l’istituto del concorso di progettazione, cuore principale della legge delega per la promozione e della “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta” così come citato nell’art. 1 comma 1 lett. oo), sui requisiti tecnici e professionali da portare a corredo della partecipazione, sulle modalità di affidamento e gestione della gara, al fine di rendere effettiva l’auspicata apertura del mercato. Considerato che la legge delega ben faceva sperare in un superamento dell’attuale stato di crisi del settore, auspicando una maggiore apertura del mercato, qualità dell’architettura, completezza delle fasi di progettazione, promozione del concorso, limitazione degli aberranti ribassi di gara e dell’appalto integrato, si è accolto con dispiacere l’articolato del D.Lgs. n. 50/16 che non procedeva così chiaramente in tale direzione. Si è provato a ragionare sul testo ed a redigere una prima versione di osservazioni a supporto del primo decreto correttivo, in attesa che le linee guida facessero chiarezza in tal senso. L’uscita delle stesse ha però rappresentato ancora una scarsa attenzione alla difficile situazione in cui vertono i professionisti italiani da quasi un decennio.Le opere pubbliche, e qui intendiamo quelle minute che vedono la realizzazione di nuove scuole, palestre, centri culturali o di quartiere, sistemazioni di piazze e che stanno solitamente sotto la soglia comunitaria dei 5 milioni di euro e che rappresentano oltre l’80% del mercato per numero di appalti, sono diminuite drasticamente, gli investimenti nelle manutenzioni straordinarie e nelle nuove costruzioni solo nel comune di Torino hanno avuto un calo di oltre l’80% e pertanto le forze interne sono più che sufficienti a gestirsele senza dover esternalizzare alcunché. Occorre, però,interrogarsi sulla opportunità di sviluppare le progettazioni all’interno, ma questo è un’altro discorso e si ricollega alla divisione delle competenze, alla centralità del progetto, alla promozione della qualità della progettazione anche mediante la promozione del concorso, alla riapertura del mercato, tutte tematiche che con la Legge delega n. 11/16 erano punto centrale di attenzione e che il nuovo codice ha messo in ombra. Proprio grazie alle linee guida, attuative del nuovo codice in sostituzione del regolamento, si potrebbero raddrizzare molte storture che l’articolato del nuovo codice pare lasciar trasparire.Sarà, però, necessario che tutti, professionisti, pubblica amministrazione ed il mondo sano delle imprese, si pongano in modo proattivo a favore della sperimentazione di questi nuovi strumenti per far si che, attraverso aggiustamenti progressivi e sperimentazioni, si possa veramente dare forza ad una ripresa del mercato che oramai langue da troppo tempo. Ma per far questo occorre che vi sia un mercato accessibile anche ai professionisti che dopo anni di ristrettezze, massimi ribassi, riduzione dell’offerta, si trovano estromessi da regolamentazioni stringenti, pur avendo impiegato questo tempo infruttuoso in formazione obbligatoria, aggiornamento attrezzature informatiche etc. Il limite temporale di validità delle referenze tecniche impedisce di avere crediti da esporre. Durante la redazione delle linee guida attualmente adottate, si è provveduto a cercare di proporre il superamento del limite dei 3 anni considerato valido per le imprese, ma occorre alla luce della realtà congiunturale nella quale stiamo continuando a vivere, avere il coraggio di non porre un limite temporale al curriculum vitae. In fondo, esattamente come per i medici o gli avvocati, tutta l’esperienza fatta è parte del bagaglio culturale di un professionista. Chi ha realizzato le opere olimpiche di Torino nel 2004 progettando palazzetti dello sport di notevole pregio ed impegno, non può non essere più in grado di realizzare una semplice palestra scolastica. La proposta è compatibile con la disposizione dell’Allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, la quale prevede che, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, è consentito un aumento del numero di anni per i quali vengono richiesti i requisiti relativi alle esperienze maturate. In tal senso, l’estensione all’intera carriera professionale consentirebbe a gran parte degli operatori economici di superare le criticità derivanti dalla carenza di servizi effettuati negli ultimi anni, per effetto della grande crisi del mercato, che ha coinvolto in particolare gli studi professionali di micro, piccola e media dimensione. Tutto ciò in linea con l’articolo 1, punto ccc) della legge delega n.11/2016.Occorrerebbe pertanto, semplicemente, al punto 2 “Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro” togliere “negli ultimi dieci anni”. Questa piccola correzione sul testo che pare poca cosa ma che in assenza della stessa, rende obsoleti quasi 300.000 studi professionali italiani e rappresenta per noi il vero scoglio alla ripartenza di questo tessuto sociale che ha stretto i denti, osservato fattivamente l’evolversi della situazione, proposto di collaborare ad aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi, sempre reso disponibile ad affrontare emergenze e calamità attraverso la protezione civile e poi si vede estromesso da un mercato che è parte determinante della propria formazione professionale. Così come la RPT aveva evidenziato nelle osservazioni alle linee guida, che in parte ed in altri punti, sono state apprezzate ed accolte, occorrerebbe pertanto prestare attenzione, principalmente, ai seguenti due punti:
IV. Indicazioni operative
Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice, in presenza delle quali la progettazione dovrà potrà essere affidata:
all’interno purché l’amministrazione sia in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all’Ordine/Collegio, curriculum, ecc.),
in mancanza delle quali si dovrà procedere con concorso di progettazione, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l’art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti.
V.Affidamenti
1) Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 Al fine di promuovere l’apertura del mercato, scongiurando il rischio di sbarrare la strada agli operatori economici che non hanno potuto arricchire il loro curriculum negli ultimi anni, si propone di aggiungere, dopo l’ultimo punto dell’elenco di cui al quarto capoverso, il seguente periodo:
“Al fine di garantire la massima partecipazione e gradualità alle procedure, l’esperienza pregressa richiesta al professionista deve essere riferita all’intera carriera professionale, garantendo al contempo meccanismi premiali per l’inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale.”
Inoltre, con l’obiettivo di rafforzare i principi della libera concorrenza, si propone di aggiungere la frase evidenziata in rosso/grassetto dopo al primo periodo del settimo capoverso, che appresso si riporta:
“Nella scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante l’elenco o tramite indagini di mercato, si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso…(continua)”
2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro 2.2- Affidamenti di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea Si condividono integralmente i contenuti dei capoversi n° 4,5,6 e si suggerisce di sostituire il 7° capoverso, con il seguente (in rosso/grassetto le parti aggiunte):
Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:
omissis
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, dall’avvio dell’attività dell’operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a….(continua testo originale);
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, dall’avvio dell’attività dell’operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori …. (continua testo originale)
In assenza di tali irrinunciabili correzioni, abbinate ad una efficace modalità di reperimento di fondi pubblici, pare impossibile veder ripartire il mercato delle opere pubbliche e lo stesso non potrà più essere accessibile alla gran parte dei professionisti italiani.