E’ tempestivo il ricorso giurisdizionale (v. da ultimo Cons. St., IV sez., 29.2.2016, n. 813, conf. 812/2016, nonché Cons. St., V sez., 21.11.2014, n. 5747) avverso un nuovo provvedimento di aggiudicazione, adottato dopo che la stazione appaltante abbia instaurato un diverso e autonomo procedimento di autotutela (nel caso di specie, a seguito di una istanza ex art. 243 bis D.Lgs. 163/2006, si era instaurata), che si concluda con un provvedimento di conferma dell’aggiudicazione assunto sulla base di nuovi accertamenti e approfondimenti, allorquando questo abbia natura novativa e non confermativa della determinazione in precedenza assunta e quindi faccia decorrere un nuovo termine per impugnare. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi (nell’ipotesi di specie). Infatti, «il termine per la proposizione di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione» (Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2014, n. C-161/13).
2. – I modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante costituiscano un valido ausilio per favorire una maggiore partecipazione alle gare pubbliche, ma non possano sostituire i requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara, consentendo la partecipazione alla procedura di gara a soggetti che ne siano sprovvisti. 3. – Non può essere attribuita valenza etero – integrativa del bando ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante esclusivamente a una delle concorrenti (nella specie l’originaria aggiudicataria) alla società, allorquando di questi chiarimenti non è stata data pubblicità nelle medesime forme adottate per il bando e per il disciplinare di gara. 4. – La discrasia tra il disciplinare e il modello di dichiarazione allegato al disciplinare, con riferimento al requisito tecnico organizzativo di partecipazione richiesto deve essere risolta in favore della prevalenza del primo sul secondo, in ragione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara.