È terminata il 16 maggio 2016 la consultazione on line sulle Linee guida redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra le quali quelle relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici“. Alla consultazione hanno partecipato 95 soggetti interessati che hanno inviato all’ANAC le loro osservazioni che l’Autorità ha pubblicato in un fascicolo. Entrando nel dettaglio, i 95 soggetti che hanno inviato osservazioni possono essere suddivisi in:
32 pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
27 associazioni di categoria e ordini;
7 operatori economici;
29 altri.
Tra le osservazioni relative alle associazioni e ordini professionali sono pervenute quelle di:
Consiglio Nazionale dei Geologi;
INARSIND;
Oice;
Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari;
Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata;
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia;
Rete Professioni Tecniche.
Le modifiche richieste sono diverse e riguardano parecchie problematiche che non è possibile riassumere ma che occorre leggerle puntualmente. Occorre, però, evidenziare che nessuna delle osservazioni rileva il fatto che le linee guida non possono modificare una legge che disattende il principio della legge delega di cui alla lettera hh) dell’articolo 1, comma 1. L’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che la nomina dei soggetti esterni alla stazione appaltante è obbligatoria soltanto per affidamenti superiori alla soglia comunitaria e quelli che non presentano particolare complessità, disattendendo di fatto uno dei principi della legge delega. Tra quelle formulate da INARSIND (Associazione d’intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani) vi è:
l’esclusione dei docenti universitari dalle commissioni di gara;
l’estensione a 10 anni per i requisiti comprovanti esperienza e professionalità;
iscrizione all’elenco in qualsiasi momento dell’anno e non solamente a finestre temporali definite;
no al doppio sorteggio (ANAC/Stazione Appaltante), ma uno solo da parte di ANAC;
valutazione della congruità delle offerte da parte della Commissione e non del RUP;
definizione dei “congrui compensi” per i liberi professionisti che fanno parte delle Commissioni;
commissari dipendenti della PA esterni alla Stazione Appaltante e maggiore definizione delle cause di incompatibilità.
Interessanti le osservazioni formulate dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e relative a:
le condizioni di incompatibilità per i Commissari (art. 77 del Nuovo Codice) ed, in particolare, la necessità di prevedere che i Commissari non debbano aver avuto rapporti di lavoro diretti o indiretti nei 3 anni precedenti e non ne devono avere nei 2 successivi con alcun soggetto partecipante alla gara oggetto di valutazione (limite da estendersi ai famigliari dei commissari e alle società controllate e/o partecipate dai soggetti partecipanti alla gara);
la verifica della parte amministrativa svolta dalla Stazione Appaltante e la necessità che l’elenco dei partecipanti alla gara sia sottoposto all’attenzione dei Commissari sorteggiati al fine di consentire loro la verifica di loro eventuali incompatibilità;
in riferimento ai criteri per la comprovata esperienza e professionalità dei Commissari, per l’OICE sarebbe utile aggiungere che questi dovranno essere in numero adeguato per garantire una turnazione efficace e possedere una laurea pertinente (ingegneri, architetti e geologi) in LLPP ed iscrizione all’Albo da più di 10 anni. Le linee guida prevedono che i commissari debbano avere l’iscrizione all’Albo da più di 5 anni, ma sarebbe più adeguato richiedere anche per loro il medesimo requisito dei Direttori tecnici e cioè l’iscrizione all’albo da più di 10 anni.
Modifiche di “dettaglio” sono state presentate dalla Rete delle Professioni Tecniche. Riportiamo di seguito le osservazioni (in grassetto le modifiche formulate).
6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine/collegio o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell’Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).
7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo Al fine di garantire l’individuazione di candidati in possesso di idonei requisiti deontologici e morali, si propone di rimettere agli Ordini professionali non solo la verifica della documentazione prodotta dai candidati, ma anche la loro previa valutazione. In particolare, considerato che l’Albo di cui all’art. 78 del codice ha una dimensione nazionale e che gli Albi professionali nazionali sono tenuti, ai sensi del DPR 137/2012, art.3 comma 2 dai Consigli Nazionali delle Professioni, si ritiene che sia opportuno affidare a quest’ultimi il coordinamento e l’invio all’ANAC delle liste dei candidati, segnalate dagli Ordini territoriali, previa valutazione.
8. Modalità per la selezione dei commissari di gara Si propone di introdurre una regola certa per la sospensione dall’Albo ex art.78 degli esperti che rifiutino la candidatura o la nomina di commissario di gara. In particolare, si propone di modificare il sesto capoverso con il seguente testo: “Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell’esperto che abbia rifiutato per un certo numero di tre volte consecutive la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione.”