La validazione e l’approvazione del progetto dopo il D.Lgs. n. 50/2016

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) cambiano le regole relative alla verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori. L’argomento, prima trattato all’art. 112 (verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori) del D.Lgs. n. 163/2006, adesso viene affrontato all’art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinando la verifica preventiva, vale a dire prima dell’inizio delle procedure di affidamento, della progettazione. Così come disposto al comma 1 dell’art. 26 “La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, deve verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente“. Le nuove disposizioni riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall’articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli dal 45 al 47 del Regolamento n. 207/2010 e consentono il recepimento della prima parte del criterio contenuto all’articolo 1, comma 1, lettera rr) della Legge delega n. 11/2016 che prevede: ”revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”. In tal senso, l’art. 26, comma 6, lett d) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento. È previsto anche (comma 7) il divieto dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione. La verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed può essere affidata all’interno o all’esterno della stazione appaltante. A l fine di accertare l’unità progettuale, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.