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Nuovo codice degli appalti pubblici: come cambia la committenza


Il nuovo codice degli appalti pubblici, agli articoli 37 e 38, prevede delle disposizioni dedicate ad aggregazione e centralizzazione della committenza, oltre che alla loro qualificazione. I due aspetti sono strettamente connessi. Per quanto concerne lavori, servizi e forniture al di sopra delle soglie comunitarie, le gare dei comuni non capoluogo di provincia dovranno essere necessariamente bandite da centrali di committenza individuate con D.P.C.M., da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di recepimento delle nuove direttive europee, e, negli altri casi, dalle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell’articolo 38 del nuovo codice. I commissari di gara, per le gare al di sopra delle soglie comunitarie, saranno scelti all’interno di un albo tenuto presso l’ANAC (anche in questo caso, sarà necessario attendere un decreto attuativo), in cui saranno elencate le stazioni appaltanti qualificate, comprese le centrali di committenza. Saranno iscritte di diritto, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip spa, nonché i soggetti aggregatori regionali, il cui elenco è rinvenibile nella delibera ANAC del 23 luglio 2015. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive comunitarie e di riordino dell’intera materia sugli appalti pubblici, sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti. La qualificazione, che verrà conseguita per la durata di cinque anni, sarà il risultato della valutazione di diversi parametri: 1) la capacità di programmazione e progettazione, che comprenderà la presenza di personale interno specializzato, il livello di formazione e aggiornamento ed il numero di gare svolte nell’ultimo triennio; 2) la capacità di affidamento, che avrà come riferimento la valutazione in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara, il livello di soccombenza nel contenzioso e l’applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento; 3) la capacità di esecuzione e controllo.

Tutte quelle stazioni appaltanti che non saranno in possesso di idonea qualificazione, procederanno all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Un’ulteriore novità della legge sugli appalti pubblici di prossima pubblicazione, riguarda lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie, che potranno essere affidate alle stazioni appaltanti munite di apposita qualificazione oppure a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento di apposite procedure di affidamento. I prestatori di servizi potranno svolgere tutte le altre attività tradizionalmente svolte dalle amministrazioni, ovvero, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione di riferimento, tranne l’attività di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

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