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Soa: eliminato l’obbligo di sede legale in Italia, ma la legge è già superata


Le Soa non avranno più l’obbligo di stabilire la loro sede legale in Italia. Lo prevede il disegno di legge Europea 2015 approvato dal Senato. La norma corregge un errore contenuto nel DPR 207/2010, ma dal momento che questo regolamento sarà presto abrogato, i Servizi Studi di Camera e Senato mettono in guardia da possibili difficoltà nell’applicazione delle nuove regole, che così risultano già superate, mentre sarebbe necessario coordinarsi col nuovo Codice degli Appalti Pubblici e trattare la materia in una disposizione a parte. Le SOA avranno l’obbligo di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre la sede legale potrà essere stabilita in un altro Paese dell’Unione. Per archiviare la procedura di infrazione 2013/4212 da parte della Commissione Europea, la norma ha quindi modificato l’articolo 64 del DPR 207/2010 che imponeva invece di avere la sede legale in Italia. Per decidere dove stabilire la propria sede legale bisogna considerare il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea e cioè che solo le società con poteri decisionali connessi all’esercizio dei poteri pubblici devono stabilire la sede legale sul territorio nazionale di appartenenza, mentre quelle a scopo di lucro che operano in condizioni di concorrenza possono stabilirla ovunque. L’allineamento alla normativa comunitaria ha già delle potenziali difficoltà applicative in agguato. La legge Europea 2015 modifica infatti il DPR 207/2010, cioè il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). L’articolo 84 del nuovo Codice Appalti ha disciplinato la materia, stabilendo che le Soa sono organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

– l’assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione; – il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all’articolo 83 del medesimo decreto; – il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale; – il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC, basato – ai sensi del comma 10 dell’articolo 83 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 – su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. Il quadro normativo sarà completato entro un anno con l’adozione di linee guida specifiche da parte dell’Anac. Ricordiamo che il nuovo Codice Appalti prevede diverse linee guida, alcune delle quali sono già state predisposte e messe in consultazione che manderanno pian piano in pensione il vecchio Regolamento attuativo. Per questi motivi i Servizi Studi della Camera e del Senato raccomandano un raccordo con le nuove norme e ritengono più opportuno che, per non creare confusione, la disposizione sulle sedi delle Soa sia ripresa dalla normativa di settore di prossima emanazione.

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