Nell’esecuzione dei lavori pubblici e privati possono, come in tutti i rapporti a carattere oneroso, nascere dei contenziosi che per lo più hanno valenza economica. Nell’appalto privato le contestazioni che sorgono tra le parti si risolvono transattivamente o mediante il ricorso all’Autorità giudiziaria. Differentemente nell’appalto di opere pubbliche le contestazioni dell’Appaltatore verso l’Amministrazione, debbono essere rivendicate e formalizzate secondo modalità e tempistiche ben delineate, pena la decadenze delle stesse. Tale maggior rigore scaturisce da ovvie e comprensibili esigenze di buon governo del potenziale contenzioso, esigenze ben rappresentate sin dalle origini della regolamentazione dei lavori pubblici. L’assetto normativo è volto a preservare l’equilibrio economico del contratto sia per ciò che riguarda le eccezioni (cd. riserve) dell’appaltatore ma anche per quanto riguarda le esigenze della stazione appaltante che in questo modo,può tenere sotto costante controllo l’andamento della spesa pubblica relativamente alla realizzazione dell’opera,può avviare immediatamente gli accertamenti sulla fondatezza delle richieste avanzate dall’appaltatore e può quindi assumere tempestivamente gli adempimenti del caso ivi compresa la risoluzione contrattuale. In tale contesto la riserva quindi rappresenta l’unico strumento che l’Appaltatore può utilizzare per far valere le proprie ragioni, svolgendo al contempo un’utile funzione di controllo della spesa oltre che di equilibrio economico-contrattuale.