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Errore professionale, solo l’ente appaltante può decidere di escludere l’impresa dalla gara


Solo la Stazione Appaltante può decidere se gli errori professionali commessi da un’impresa siano tali da comportare la sua esclusione da una gara d’appalto. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 1555/2016. Nel caso preso in esame era stato bandito un appalto di lavori per l’adeguamento di una linea ferroviaria. L’impresa vincitrice aveva fatto ricorso all’avvalimento. L’impresa ausiliaria nel presentare le dichiarazioni richieste aveva segnalato che un altro committente pubblico aveva risolto un contratto d’appalto affidatole in precedenza. A suo avviso, però, dato che c’era ancora una causa in corso, questo elemento non poteva comportare la sua esclusione dalla gara. L’impresa seconda classificata aveva quindi fatto ricorso al Tar Calabria sostenendo che l’ ausiliaria avesse reso una dichiarazione fuorviante, mendace e non esauriente sulla sua situazione. Il Tar aveva respinto il ricorso affermando che, in base all’articolo 38, comma 1, lettera f) del Dlgs. 163/2006, l’individuazione delle cause di esclusione è rimessa all’esclusiva valutazione tecnico-discrezionale della Stazione Appaltante. I giudici non avevano inoltre riscontrato irregolarità nelle dichiarazioni fornite dall’impresa ausiliaria. Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio del Tar ricordando che devono essere esclusi dalle gare d’appalto i soggetti che nell’esercizio della loro attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato dalla Stazione Appaltante. Dato che l’impresa aveva offerto alla Stazione Appaltante tutti gli elementi utili per consentire un preciso controllo della questione, il CdS ha convalidato la scelta della Stazione Appaltante non escludendo l’impresa dalla gara. Essendoci ancora un giudizio in corso per chiarire la vicenda della risoluzione del contratto, l’Anac aveva sospeso il procedimento di annotazione della risoluzione del contratto nel casellario informatico. I giudici hanno spiegato che, anche se l’annotazione fosse avvenuta, la Stazione Appaltante avrebbe potuto non considerarla perché, ai fini dell’esclusione, deve compiere valutazioni autonome sull’affidabilità dell’impresa. Questa motivazione si sposa bene anche con il Nuovo Codice Appalti che prevede un ampio potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti nella valutazione dei comportamenti scorretti che possono influenzare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e impresa aggiudicataria. Il CdS ha infine concluso che, in generale, è necessario trovare un compromesso tra la notizia di eventuali carenze di professionalità e la decisione di escludere un’impresa dalla gara, che richiede una rigorosa e motivata valutazione sulla gravità dell’errore professionale.

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