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Nuovo Codice Appalti, 3 limiti imposti ai beni culturali


Il Nuovo Codice Appalti è stato pubblicato il 19 aprile sulla Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 50/2016). Rispetto alla versione iniziale, nella versione definitiva: 1) è stato inserito il tetto del 30% al subappalto, 2) non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri, 3) non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro. Entrano subito in vigore: 1) l’aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, 2) il divieto di appalto integrato, 3) il limite del 30% al subappalto, 4) la cancellazione dell’incentivo del 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.Le novità che contenute nel Nuovo Codice Appalti per i beni culturali sono 3 (articoli 145-161 del decreto legislativo 50/2016 e dall’articolo 1, lettera o) della legge delega 11/2016):

1. il possesso di requisiti specifici per la partecipazione a bandi di gara. Si tratta degli articoli 145 e 147: per l’esecuzione di lavori nel settore sono richieste le qualifiche di cui agli articoli 9-bis e 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio ed è imposto al partecipante l’obbligo di non avvalersi di altri.

In sede di progetto di fattibilità è richiesta la redazione di una scheda tecnica contenente le caratteristiche del bene culturale su cui si deve intervenire. La scheda deve essere redatta appunto da restauratori qualificati e corredata da ricerche preliminari, relazioni illustrative e calcolo sommario di spesa.

Gli interventi su beni culturali mobili devono essere appaltati in base a un progetto esecutivo che contiene un piano di monitoraggio e manutenzione e il progetto definitivo deve individuare i fattori di degrado e i metodi di intervento.

La direzione dei lavori, il supporto tecnico e l’organo di collaudo devono essere integrati con la partecipazione di un restauratore qualificato cioè da professionisti individuati tra i soggetti che hanno caratteristiche richieste all’articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, con esperienza almeno quinquennale.

2. il vincolo di contenere le varianti in corso d’opera nel limite del 20 % in più dell’importo contrattuale (articolo 149).

Il responsabile unico del procedimento può prevedere, nei limiti della copertura economica, l’integrazione della progettazione in corso d’opera, se viene accertato che la natura e le caratteristiche del bene o il suo stato di conservazione non consentano l’esecuzione di analisi/rilievi esaustivi;

3. la valorizzazione dei contratti di sponsorizzazione e affidamento congiunto dei contratti (articolo 148). Non possono essere affidati congiuntamente a altre categorie di opere scavi archeologici, lavori sui beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili e interventi su ville, parchi e giardini di interesse storico artistico.Il Nuovo Codice Appalti modifica e integra le precedenti prescrizioni in materia di affidamento degli incarichi di progettazione (e relative soglie) per i servizi di architettura e ingegneria. Gli interventi di maggior rilievo riguardano, soprattutto, i criteri di scelta dei soggetti che dovranno svolgere gli incarichi.

Tre le situazioni principali:

– incarichi per importi inferiori ai 40.000,00 euro (esclusa IVA); – incarichi per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro e inferiori ai 100.000,00 euro (esclusa IVA); – incarichi per importi pari o superiori ai 100.000,00 euro (esclusa IVA).

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