In tal senso il nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) lascia parecchia (forse troppa per il nostro Paese) libertà per gli importi al di sotto delle soglie comunitarie. Libertà che potrebbe generare corruzione e malaffare, e far pensare che, probabilmente, si sia voluta forzare la mano con una veloce approvazione senza pensare che qualche mese in più di riflessione avrebbe potuto fare, indubbiamente, bene. Un problema che si pone con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti è quello legato ai servizi di architettura e di ingegneria che al di sopra della soglia dei 40.000 euro devono essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il previgente d.lgs. n. 163/2006 per l’utilizzazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi di architettura e di ingegneria faceva riferimento all’articolo 266, comma 4 del Regolamento n. 270/2010 ed all’allegato M dello stesso. Le precedenti critiche al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa erano basate essenzialmente al punteggio massimo che poteva essere dato alle caratteristiche metodologiche dell’offerta (fattore ponderale da 20 a 40 su un totale di 100) ed al fatto che la commissione giudicatrice (con commissari nominati a discrezione della stazione appaltante come indicato all’articolo 84 del previgente d.lgs. n. 163/2006) potesse essere influenzata dalla stazione appaltante stessa. Contro tale situazione, indubbiamente non trasparente ed ampiamente discrezionale, che potrebbe consentire di pilotare l’aggiudicazione, il Parlamento aveva cercato di porre rimedio con l’inserimento all’interno del comma 1, dell’articolo 1 della legge delega n. 11/2016 della lettera hh) con cui veniva disposta la creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tra l’altro, l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Con l’abrogazione del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 266 del Regolamento n. 207/2010 e del relativo allegato M, oggi l’unico riferimento è l’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Al comma 3 dello stesso è precisato che i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Al comma 6 è, poi, aggiunto che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto e che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto senza assegnare alcun peso ponderale ai singoli elementi e, quindi, con ampia possibilità di discrezionalità da parte della commissione giudicatrice. C’è, poi, da aggiungere che il Governo ha ritenuto di rispettare parzialmente l’indicazione del Parlamento sulle commissioni giudicatrici e nel comma 3 dell’articolo 77 è precisato che “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”. Dunque, ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti sia nella scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici sia nel determinare, così come dettato anche ai commi 7 e 8 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i valori ponderali da assegnare quando si utilizza il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.