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Nuovo Codice Appalti: dove sta la semplificazione?


La normativa che fino al 18 aprile regolava gli appalti pubblici, risultava disciplinata da un “corpus iuris” di oltre 660 articoli, i quali rappresentavano un groviglio normativo che non ha consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti e dei concorrenti, imprese e professionisti, del settore. A causa di ciò, la sua applicazione ha richiesto a volte deroghe, soprattutto in occasione della realizzazione di progetti con scadenze ravvicinate. L’eccessiva regolamentazione ha portato a dilatare i tempi di gara e lo svolgimento dei lavori che sono sfociati a volte in un notevole ricorso al contenzioso.La legge n. 11/16 si era data quale obiettivo lo snellimento del corpo normativo e delle procedure. Il senatore Esposito ha espresso la sua amarezza in quanto il testo emanato non ha sortito gli effetti auspicati con la legge delega in quanto l’85% delle gare di lavori continuerà ad essere appaltata con il massimo ribasso, grazie anche alle indicazioni fornite da ANCI e Conferenza Stato Regioni. In rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Torino ho partecipato alla tavola rotonda evidenziando come anche la centralità del progetto, che tanta parte aveva preso negli articoli di giornale nel periodo precedente all’uscita del codice, non è stata né considerata né agevolata.

A partire dalla qualità dell’architettura da perseguire attraverso la promozione del concorso prevista dall’art. 1 co. oo) della Legge n. 11/16 che nell’art. 23 co. 2 è diventato: “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24 “ facendo perdere in questo modo, in molti casi, la possibilità di scegliere il progetto migliore, attraverso una procedura pubblica che, proprio in quanto concorso, mette in primo piano il progetto e solo successivamente fa riferimento al progettista. Da quanto previsto nell’articolo, invece, si da priorità all’economicità facendo ricorso alle risorse già presenti all’interno della Pubblica Amministrazione. Non vengono poi, in conseguenza a ciò, individuati chiaramente i compiti che le varie figure coinvolte nel processo delle opere pubbliche devono ricoprire, non è più chiaramente prevista né regolamentata una qualificazione dei vari attori comprese le stazioni appaltanti, non sono stati sostituiti tutti i “possono” con “devono” così come era stato chiaramente previsto nella legge delega e pertanto, qualora anche si riuscisse a bandire e portare a termine un concorso, nessuna certezza sulla sua progettazione in capo al vincitore, né della corretta realizzazione del progetto di cui al concorso. Non esiste una disciplina speciale per i servizi di architettura ed ingegneria considerandoli alla stregua di tutti gli altri servizi e forniture, richiedendo pertanto importanti distinguo sia in merito ai requisiti, che non devono avere scadenza temporale, che alle garanzie connesse alla partecipazione alle gare. Ora in chiusura del nuovo codice, il D.Lgs. n. 50/16, troviamo due articoli che andranno a gestire la fase transitoria, il 216 ed il 217 che trattano, rispettivamente, Disposizioni transitorie e di coordinamento e Abrogazioni, composti da ben 27 commi l’uno e 43 lettere l’altro, che permetteranno a chi si dovrà cimentare nell’uso del nuovo articolato, di dover ricorrere a tutta la normativa attualmente in vigore per poter scrivere un bando, un disciplinare di gara, esaminare le offerte o gestire una qualunque fase riguardante un’opera pubblica od una concessione, facendo lo slalom fra quanto resterà in vigore, quale articolo di quale norma viene sostituito, quando e da cosa… Fra tre mesi arriveranno le linee guida dell’ANAC che, come ha detto Corradino, sono già pronte ed a breve verranno messe a disposizione per raccogliere i contributi degli stakholders ed entro l’anno il decreto correttivo del nuovo codice. Diventa di prioritaria importanza continuare ad impegnarsi per far giungere le nostre istanze ai redattori dei testi, come abbiamo sempre fatto dall’inizio di questa procedura, auspicando di trovare la disponibilità che l’ANAC ha appena espresso. Forti anche del parere che le Commissioni parlamentari hanno fatto pervenire e delle dichiarazioni del senatore Esposito che ha ribadito la necessità per i cittadini di ricevere segnali precisi dalla politica e pertanto di ottenere a breve un codice che rispetti i dettami della legge delega dalla quale è stato originato.

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