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Senza Durc i lavori non partono


Niente Durc, niente lavori. Rispondendo a un interpello del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), il Ministero del Lavoro ha spiegato cosa accade quando non è possibile accertare la regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. Il CNI aveva chiesto un’interpretazione dell’articolo 90, commi 9 e 10, del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare se fosse possibile effettuare i lavori nel caso in cui il Comune avesse acquisito un Durc irregolare e se l’irregolarità potesse provocare la sospensione del titolo abilitativo. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che, con l’avvento del Durc online, introdotto dal DM 30 gennaio 2015, , il Durc irregolare non esiste, o meglio, l’irregolarità implica il mancato rilascio del Durc. Nel sistema online, infatti, se le verifiche non danno esiti positivi è prevista una procedura di regolarizzazione. Solo dopo il completamento di questo step può essere rilasciato il Durc. Il Ministero ha anche ricordato, con un excursus sulla normativa in vigore, che nei lavori privati è il committente che deve chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per verificare la loro idoneità tecnico professionale, ma non deve più trasmetterlo all’Amministrazione che rilascia il titolo abilitativo. Al contrario, nei lavori pubblici il Documento di regolarità contributiva deve essere acquisito d’ufficio. L’interpello ha infine chiarito che la mancata regolarità contributiva, che come spiegato significa assenza del Durc, fa scattare la sospensione del titolo abilitativo. Questo vuol dire che i lavori non possono essere effettuati e il cantiere non parte.

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