Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2016 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2014 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.“. Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 1 luglio 2015 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2014, al decreto 21 maggio 2014 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2013, al decreto 3 luglio 2013 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2012, al decreto 18 aprile 2011 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2009, al decreto 3 maggio 2012 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2010, al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2016 in esame viene stabilito nessun materiale ha subito tra il 2015 ed il 2014 una variazione superiore al 10%.Per quanto concerne le variazioni tra il 2011 ed il 2010 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
Ferro – acciaio tondo per cemento armato + 10,98 %;
Rete elettrosaldata + 10,82 %;
Fili di rame conduttori + 10,27 %;
Profilati in rame per lattoneria e lastre + 13,69 %.
Bitume + 12,31 %.
Per quanto concerne le variazioni tra il 2010 ed il 2009 nessun materiale da costruzione ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%. Per quanto concerne le variazioni tra il 2009 ed il 2008 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato – 26,09%;
Rete elettrosaldata -21,54%;
Laminati in acciaio profilati a freddo – 19,21%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore – 16,31%;
Lamiere in acciaio “Corten” – 17,26%;
Nastri in acciaio per barriere stradali – 15,16%;
Travi laminate in acciaio – 17,97%;
Binari ferroviari – 17,67%;
Tubazione in PVC rigido -13,50%;
Filo di rame conduttori – 20,32%;
Profilati in rame – 20,13%;
Geotessile tessuto non tessuto +11,78;
Mentre per quanto concerne le variazioni tra l’anno 2008 e l’anno 2007 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%;
Rete elettrosaldata + 15,46%;
Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore +15,80%;
Lamiere in acciaio “Corten” + 23,64%;
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%;
Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%;
Gabbioni in ferro zincato + 11,28%;
Filo di rame conduttori + 15,30;
Travi laminate in acciaio + 14,68%;
Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%;
Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%;
Cemento tipo 325 + 10,36%;
Ricordiamo che:
con il precedente decreto ministeriale 1 luglio 2015 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2014 ed il 2013 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 21 maggio 2014 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2013 ed il 2012 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 3 luglio 2013 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2012 ed il 2011 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 3 maggio 2012 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2011 ed il 2010 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2011 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2010 ed il 2009 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 9 aprile 2010 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 30 aprile 2009 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2008 ed il 2007 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 24 luglio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2007 ed il 2006 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione percentuale superiore al 10%;
con il precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione percentuale superiore al 10%.
Ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel testo vigente, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2014 si fa riferimento:
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per per cento, rilevati nell’allegato n. l del decreto 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004;
ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.