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Nuovo Codice Appalti, anche il Consiglio di Stato chiede limiti al subappalto


In circostanze eccezionali, come il subappalto, si può derogare al divieto di gold plating, cioè si possono introdurre regole più severe di quelle comunitarie. Lo ha affermato Consiglio di Stato nel parere espresso sul nuovo Codice Appalti. In altri casi, come le regole negli appalti sotto soglia, la semplificazione delle procedure di gara connesse ad esigenze di Protezione Civile e il débat public, il Consiglio di Stato ha invece bacchettato la scelta di non rispettare i principi contenuti nella legge delega (Legge 11/2016), ispirata alle norme comunitarie.La bozza del nuovo Codice Appalti non prevede un tetto alla quota di lavori che sarà possibile subappaltare. L’unico vincolo esiste solo per le categorie superspecialistiche. In questo ambito si può subappaltare al massimo il 30% dei lavori. Questa impostazione è stata criticata sia dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha messo in guardia dai rischi derivanti da una totale deregulation,sia dalle imprese, che hanno lamentato l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle Stazioni Appaltanti. Il nuovo Codice Appalti, infatti, stabilisce che chi vince una gara deve realizzare l’opera in proprio a meno che il bando predisposto dall’Amministrazione non preveda la possibilità di ricorrere al subappalto.Rilievi che nei giorni scorsi sono stati accolti dal Governo, tanto che il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, si è detto disponibile ad introdurre delle soglie per il subappalto anche se le Direttive europee sugli appalti e la legge delega non le prevedono. Il parere del Consiglio di Stato ha condiviso queste richieste affermando che, in circostanze eccezionali, si può derogare al divieto di gold plating con una adeguata motivazione. Nel subappalto, quindi, il Governo potrà inserire nel Codice delle soglie massime ai lavori da subappaltare. Consiglio di Stato ha raccomandato prudenza nella semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia. Si tratta dei lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro per cui il nuovo Codice Appalti prevede che l’invito debba essere rivolto a tre operatori. Viene quindi violata la legge delega, che invece fissa a cinque il numero minimo degli operatori da consultare per procedere all’affidamento senza gara. Altra questione che ha destato polemiche è la possibilità di prevedere deroghe alle procedure ordinarie in caso di esigenze di Protezione Civile e rischi imminenti. Per evitare gli errori del passato, il CdS ha chiesto che le deroghe siano ridotte al minimo indispensabile e che il concetto di evento imminente sia fondato su parametri scientifici.Il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che, per rispettare la delega, il dibattito pubblico, cioè la consultazione delle comunità locali coinvolte dalla realizzazione delle opere pubbliche, deve essere subito operativo. Il nuovo Codice Appalti, ha concluso il CdS, deve inoltre contenere un elenco preciso dei soggetti ammessi al dibattito pubblico.

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