L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),è un’autorità indipendente, nata con la legge n. 190/2012, che ha successivamente incorporato, con la Legge n. 114/2014, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). L’ANAC, come noto, ha il ruolo di prevenire la corruzione non solo nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ma anche nelle società partecipate e controllate, mediante l’attuazione della trasparenza di tutti gli aspetti gestionali e mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici. L’ANAC, già come previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 163/2006 svolge diverse attività di vigilanza, controllo, segnalazione e ispezione. In particolare, vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese ed il rispetto della concorrenza negli affidamenti. L’attuale codice prevede una molteplicità di funzioni di vigilanza e controllo, tra cui la segnalazione al Governo ed al Parlamento di fenomeni di particolare gravità, la formulazione al Governo di proposte di riordino della legislazione vigente ed al Ministero delle infrastrutture per la revisione del regolamento. L’autorità può, inoltre, irrogare sanzioni pecuniarie e disporre ispezioni, perizie e analisi in ordine alle verifiche che ritiene opportune per accertare il regolare svolgimento delle gare pubbliche. Sfumata la possibilità di istituire un’autorità indipendente di vigilanza sui contratti pubblici a livello europeo, viste le resistenze mostrate dai Governi nazionali, il decreto legislativo in attesa di adozione (il termine per il recepimento delle direttive europee è previsto per il 18 aprile 2016), sancisce novità importanti sul ruolo dell’ANAC. Con l’abrogazione del regolamento di esecuzione dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), l’autorità, talvolta di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dovrà emanare le linee guida utili a disciplinare gli aspetti più rilevanti della nuova normativa sugli appalti pubblici. L’intervento dell’ANAC è inoltre richiesto per la regolamentazione di istituti innovativi. L’articolo 38 del nuovo codice, prevede, infatti, che presso l’ANAC venga tenuto l’elenco delle stazioni appaltanti, lasciando che la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione venga individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza unificata e, ancora una volta, l’ANAC. Ai sensi degli articoli 211 e 213 del nuovo codice sugli appalti pubblici, l’ANAC potrà esprimere pareri di precontenzioso su questioni sorte durante lo svolgimento della procedura di gara che, in caso di assenso di entrambe le parti, potranno divenire vincolanti. L’autorità, inoltre, qualora accertasse violazioni che determinerebbero l’annullabilità dei provvedimenti ricompresi nella procedura di gara, potrà emanare atti di raccomandazione con effetto sospensivo sul procedimento. L’articolo 213 della nuova legge sugli appalti pubblici, prevede, infine, l’emanazione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile, che assumeranno valore vincolante. Restano fermi tutti gli ulteriori compiti oggi previsti in capo all’autorità in materia di vigilanza, controllo e segnalazioni agli organi politici e giudiziari competenti. L’attribuzione di poteri sempre più forti in capo ad un organismo indipendente quale l’ANAC, comporta problematiche giuridiche non di poco conto. La novità di più forte impatto della nuova legge sugli appalti pubblici sarà l’abrogazione del regolamento di esecuzione, che verrà sostituito, per le materie indicate dalla legge, da linee guida emanate dall’ANAC e dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Questa scelta, determinerà una riduzione dei riferimenti normativi in materia di appalti pubblici, rilevabile anche dal numero degli articoli della nuova legge (si passa dagli attuali 257 a 219), che rischia di minare il principio della certezza del diritto. La “flessibilità” delle regole cui si troveranno di fronte stazioni appaltanti ed operatori economici, potrà infatti raggiungere gli obbiettivi della riduzione del contenzioso e della semplificazione legislativa soltanto se l’ANAC si mostrerà all’altezza della situazione dal punto di vista organizzativo e funzionale.