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Appalti, dall’Anac precisazioni su attività di attestazione e Soa


Dall’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione diretta da Raffaele Cantone, arrivano nuove precisazioni sul tema dei lavori pubblici di importo superiore ai 150mila euro. Si tratta di un documento che va a integrare il “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro”, che era stato già integrato da precisazioni pubblicate in data 26 novembre 2014.Il nuovo documento è diviso in due parti: – Vigilanza sull’attività di attestazione – Vigilanza sulle Soa

Tra le casistiche trattate, l’Anac interviene su: – Perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10, D.P.R. n. 207/2010 per le cessioni di ramo d’azienda – Estensibilità anche a fusioni, scissioni e operazioni simili

– Verifica delle cessioni di ramo d’azienda: possibile incongruenza tra le valutazioni del primo e del quarto indicatore

– Applicabilità delle nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell’entrata in vigore del Manuale alle imprese che, avendone in precedenza ottenuto valutazione positiva, rinnovano la propria qualificazione ai sensi dell’art. 76, comma 9 del D.P.R. n. 207/2010

– Verifica dell’oggetto sociale delle imprese che richiedono al qualificazione art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010)

– Impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell’impresa

– Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 (stato di fallimento etc. e relative procedure concorsuali)

– Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006 (DURC)

– Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 163/2006 (Osservanza della normativa a tutela dei disabili)

– Certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti non soggetti alla normativa del Codice

– Certificati esecuzione lavori rilasciati nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 – Attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori (art. 248, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010)

– Requisiti del Direttore Tecnico ai fini della qualificazione nelle OS2-A e OS2-B (art. 248, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010)

– Valutazione dei requisiti per l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione (art. 79, comma 7 del D.P.R. n. 207)

– Termini di rilascio delle attestazioni

– Emissione di attestati in variazione dei precedenti – tariffe applicabili dalle SOA

– Utilizzo dei lavori subappaltati

– Qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento connessa alla presenza di personale qualificato munito di patentino certificato

– Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del D.Lgs. n. 163/2016

– Dimostrazione del requisito dell’adeguato organico medio annuo – Art. 79, commi 10 e 11, D.P.R. n. 207/2010 (pag. 14)

– Applicazione della deroga prevista dall’art. 357, comma 23 del D.P.R. n. 207/2010 per la idonea direzione tecnica ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25

– Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile – Impossibilità dell’utilizzo di tale operazione societaria ai fini della qualificazione

– Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 – chiarimenti sul controllo del socio di maggioranza

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