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Nuovo Codice Appalti: i livelli di progettazione


Continua l’iter relativo allo schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive su appalti e concessioni ed al riordino dell’attuale normativa, approvato dal Consiglio dei Ministri, e per il quale è prevista il 24 marzo 2016 una riunione della Conferenza Unificata con al punto 10 dell’ordine del giorno il parere sul citato provvedimento e il 30 marzo 2016 l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. In attesa dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni di Camera e Senato, le modifiche introdotte ai livelli di progettazione confrontando l’articolo 93, commi 3-5 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006) e l’articolo 23, commi 5-8 dello schema di decreto legislativo in corso di approvazione. La disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali, che nel testo vigente viene affidata al Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), nel nuovo testo viene demandata (vedi comma 3, art. 23) ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture, di cui non è indicato un termine per l’emanazione. Nell’art. 216, comma 2, primo periodo, dello schema di decreto legislativo viene, poi, previsto che nelle more dell’emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli dal 14 al 43 e dal 239 al 247 del Regolamento n. 207/2010.

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